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Casciotta

 d'Urbino

Associazione Produttori

Ente di Controllo
Associazione produttori Casciotta di Urbino presso Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed agricoltura di Pesaro.
Corso XI Settembre, 116
61100 Pesaro
Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali
Via XX Settembre, 20
00187 Roma

È un formaggio a denominazione di origine dal 30/03/1982 e a denominazione di origine protetta dal 12/06/1996. La casciotta di Urbino è un formaggio a pasta semicotta prodotto con una miscela di latte ovino (80%) e latte vaccino (20%), dal colore bianco paglierino e dal sapore decisamente dolce, crosta sottile che assume un colore giallo paglierino più o meno intenso con la maturazione. Le forme cilindriche hanno un peso variabile dagli 800 ai 1500 grammi. La zona di produzione è la provincia di Pesaro e Urbino. Le più apprezzate sono quelle prodotte a Urbania, Urbino, Sant'Angelo in Vado, Piobbico, Cagli e Fermignano. Nella zona del Montefeltro sono prodotte a Piandimeleto, San Leo, Sant'Agata Feltria, Macerata Feltria, Pennabilli, Carpegna, Talamello e Casteldelci (quest'ultima tanto eccellente quanto introvabile). Il latte viene fatto coagulare a temperatura di circa 35-38° con impiego di caglio liquido o solido naturale, estratto dallo stomaco degli agnelli macellati. Dopo la rottura della cagliata la pasta viene pressata in fascere di legno: la salatura è manuale, generalmente a secco e la stagionatura dura per circa 30-45 giorni in ambiente fresco e umido. Altri sistemi di stagionatura prevedono il rivestimento della forma con foglie di noci e la maturazione in piccole botti tra foraggio secco e foglie di castagno: in questo modo la casciotta si carica di aromi erbacei particolari che contribuiscono al miglioramento organolettico. La casciotta di Urbino è anche la base del formaggio di fossa che viene interrato alla fine di agosto nelle fosse di Talamello e fatto "risorgere" nel giorno di santa Caterina a fine Novembre. La fama conquistata da questo formaggio, unica DOP delle Marche, è dovuta a Michelangelo Buonarroti, nato a Caprese (Arezzo), che ne consumava insieme ai suoi amici e collaboratori una discreta quantità, tanto che per garantirsene una abbondante scorta aveva fatto affittare, da un suo lavorante, alcuni poderi vicino Urbania, come attestato da un atto notarile del 12/2/1554.

Decr. MI.RI.AGR.AL.FO. 4.8.95

Modificazioni al disciplinare di produzione del formaggio a denominazione di origine "Casciotta d'Urbino"

Art. 1 - La zona di provenienza del latte destinato alla trasformazione del formaggio "Casciotta d'Urbino" comprende l'intero territorio della provincia di Pesaro e Urbino

Art. 2 - Il formaggio "Casciotta d'Urbino", a pasta semicotta, è prodotto con latte di pecora intero in misura variabile fra il 70 e l'80% e con latte di vacca intero per il restante 20-30% derivato da due mungiture giornaliere, provenienti da allevamenti ubicati nella zona di cui all'art. 1, ottenuto nel rispetto di apposite prescrizioni relative al processo di realizzazione e in quanto rispondente al seguente standard produttivo:

a) il latte di pecora e di vacca viene coagulato a temperatura di 35°C circa con caglio liquido e/o in polvere. II formaggio deve essere sottoposto, in stampi idonei, ad una pressatura manuale con tecnica caratteristica;

b) la salatura deve essere effettuata a secco, ovvero alternando la salamoia alla salatura a secco. Il formaggio deve essere maturato per un periodo variabile di 20-30 giorni in ambiente a temperatura di 10-14°C e con umidità di 80-90%, in relazione alle dimensioni della forma;

c) forma: cilindrica a scalzo basso con facce arrotondate;

d) dimensioni: diametro compreso fra 12 e 16 cm con altezza dello scalzo da 5 a 7 cm;

e) peso variabile da 800 g a 1.200 g in relazione alle dimensioni della forma;

f) aspetto esterno: crosta sottile, di spessore pari a circa 1 mm, di colore paglierino ad avvenuta maturazione;

g) pasta: la struttura si presenta di consistenza molle e friabile con lieve occhieggiatura, al taglio il colore risulta bianco-paglierino;

h) sapore: dolce, caratteristico delle particolari procedure di produzione;

i) grasso sulla sostanza secca: non inferiore al 45%.

Il prodotto è utilizzato come formaggio da tavola.

Art. 3 - II formaggio a denominazione di origine "Casciotta d'Urbino" deve recare apposto all'atto della sua immissione al consumo il contrassegno di cui all'all. A, che costituisce parte integrante del presente decreto, a garanzia della rispondenza alle specifiche prescrizioni normative.

Art. 4 - Il D.P.R. 30.3.82, concernente il formaggio a denominazione d'origine "Casciotta d'Urbino", è sostituito dal presente decreto per quanto riguarda il disciplinare di produzione del formaggio medesimo.

 

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